IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 12  settembre
1986,   n.  47  "Promozione  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo"  e
successive modifiche e' inserito il seguente comma 8-bis:
   "8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale possono
essere  individuati,  con  decreto  del   presidente   della   giunta
regionale,  i  funzionari  responsabili  delle  unita'  organizzative
decentrate e degli uffici economali della giunta delegati alla  spesa
secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n.
57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
    Milano, 30 dicembre 1994
 
                              ARRIGONI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta  del  29  novembre
1994  e  vistata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre
1994, prot. n. 22402/3260).